Trattamento di Fine Rapporto
Sono interessati alla riforma che ha attuato una complessiva revisione della normativa sulla previdenza complementare in vigore dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi.
Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.
Sono al momento esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore può scegliere la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (c.d. TFR). La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR può essere esplicita oppure tacita.
Il lavoratore dipendente può scegliere di:
a) destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare
b) mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
La scelta di destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore decida, secondo le suddette modalità, di non destinare il TFR alla previdenza complementare, ma farlo rimanere in azienda, per tutte le imprese con almeno 50 dipendenti il trattamento di fine rapporto che matura dal 1° gennaio 2007 sarà integralmente destinato all’INPS. Il TFR verrà sempre erogato, e in misura intera, dal datore di lavoro che successivamente recupererà tale somma dall’Inps.
Se entro sei mesi dall’assunzione (avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007), il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferirà il TFR futuro:
a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale;
b) ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo dovrà essere notificato dal datore al lavoratore in modo diretto e personale.
Inoltre, in presenza di più forme pensionistiche collettive, il TFR sarà trasferito dal datore di lavoro alla forma individuata con accordo aziendale. In assenza di specifico accordo, il TFR verrà trasferito alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferirà il TFR ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR in caso di silenzio del lavoratore.
La destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:
a) riguarderà esclusivamente il TFR. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
b) determinerà l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto avrà il diritto di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
c) non potrà essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro potrà in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.
Il "trattamento di fine rapporto", (anche conosciuto come “liquidazione”), è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro.
Il TFR si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Per ogni anno di lavoro il datore di lavoro accantona la quota di TFR relativa a ciascun dipendente, pari al 6,91% della retribuzione utile. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. La rivalutazione è tassata annualmente al 20%, ridotta al 12,5% sui redditi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri equiparati.
Il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.
Reddito annuo ipotizzato:
Versamento annuo ipotizzato:
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari, prima dell'adesione leggere la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", della Nota Informativa. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nel regolamento, disponibili sul sito e presso i collocatori.