Ricordiamo che gli ordini trasmessi dall'area riservata sono in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" (c.d. "execution only"), come da articolo 43* del Regolamento Intermediari (adottato dalla Consob con Delibera n. 20307/18). Sarà pertanto necessario, al primo accesso, confermare di essere stato portato a conoscenza, di aver compreso e di accettare incondizionatamente le caratteristiche di tale modalità operativa e la conseguente limitazione di protezione che consiste nel NON beneficiare della valutazione dell'appropriatezza per gli ordini relativi a quote di OICR.
*L'art. 43 del Regolamento Intermediari prevede che:
Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II (Appropriatezza), quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi a uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi:
1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;
2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
4) azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 583/2010;
5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza;
6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.