La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha riformato l'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, introducendo tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, espressamente qualificate come "pensionistiche", alternative alla rendita vitalizia tradizionale.

Dal primo luglio, compatibilmente con l’adeguamento della documentazione informativa e della modulistica del fondo, gli aderenti possono richiedere la “rendita a durata definita” e i “prelievi liberamente disponibili” mentre la decorrenza della “erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni” è rinviata al 31 ottobre 2026.

Considerate anche le nuove prestazioni, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

  • in capitale per l’intero ammontare, nel caso in cui l’aderente sia un “vecchio iscritto” vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l’importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  • eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
  • rendita vitalizia;
  • rendita a durata definita;
  • prelievi liberamenti determinabili;
  • erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinviata al 31 ottobre 2026).