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Normativa sui rapporti dormienti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge N. 266 del 23/12/05 (art.1, comma 345) e con il relativo Decreto di applicazione N. 116 del 22/06/07 entrato in vigore il 17/08/07 - ha disciplinato lo stato giuridico e la destinazione dei cosiddetti "rapporti dormienti" all'interno del sistema bancario, finanziario ed assicurativo.

Cosa sono i rapporti dormienti

Per "dormienti" s'intendono quei rapporti in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

L'applicazione della norma esclude i casi in cui il saldo dei predetti rapporti non superi 100 euro.

La normativa prevede l'istituzione di un Fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il Fondo sarà alimentato con gli importi dei conti e dei rapporti definiti come "dormienti". La gestione di tale Fondo è affidata ad una Commissione - nominata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - che ne disciplina il funzionamento.

Come evitare il trasferimento dell'investimento

Per evitare il trasferimento dei controvalori che risultassero "dormienti" è necessario compilare il Modulo richiesta di continuazione rapporto ovvero che sul conto sia effettuata, di iniziativa del Titolare o di un Cointestatario del rapporto o di un delegato regolarmente registrato, almeno un'operazione dispositiva o un movimento entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata.

Inoltre, a titolo esemplificativo, interrompono la "dormienza" e quindi il trasferimento, la richiesta di variazione di residenza ovvero di copia della documentazione contabile.

Nel caso il rapporto risultato “dormiente” non sia movimentato si provvederà al trasferimento delle somme al Fondo nei modi e nei termini previsti dalla normativa.

Le richieste citate sono da inviare per iscritto, possibilmente tramite raccomandata, al seguente indirizzo: Sella SGR S.p.A - Via Filippo Sassetti 32 - 20124 Milano.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (KID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito www.sellasgr.it e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo.

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