Le prestazioni al momento della pensione

In forma di rendita o di capitale

Per richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica è sufficiente compilare il Modulo richiesta riscatti o prestazioni e inviarlo, firmato in originale e unitamente a copia del documento d’identità, a:
Sella SGR - Via Filippo Sassetti 32 - 20124 Milano.

Al momento del pensionamento il Fondo Pensione riconoscerà al partecipante, in base alle somme accumulate, le seguenti prestazioni:

Prestazioni in forma di capitale

  • quando è richiedibile: al momento del pensionamento
  • importo: l'aderente ha facoltà di riscattare una parte di quanto accumulato fino ad un massimo del 50% del capitale.
    È anche consentito ottenere il 100% in forma di capitale nei seguenti casi:
    1. iscritti ad una forma pensionistica complementare prima dell'aprile 1993
    2. nel caso in cui la rendita generata dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale annuo (nel 2019 pari al 50% di 5954 Euro, ovvero 2977).
  • come è tassato: aliquota variabile (max 15% min 9%)*

Prestazioni in forma di rendita

  • quando è richiedibile: al momento del pensionamento
  • importo: la somma che non viene prelevata in forma di capitale viene trasformata in una rendita, ossia una somma periodica che va ad integrare la pensione pubblica. La rendita può anche essere reversibile, cioè la somma è versata al partecipante finché in vita e, dopo il suo decesso, ad un altro soggetto (e per tutta la sua vita), per esempio il coniuge, che è nominato al momento del pensionamento
  • come è tassato: aliquota variabile (max 15% min 9%)*

 

*Aliquota variabile calcolata in base agli anni di contribuzione. Tassazione applicata al momento dell'erogazione della prestazione e relativa ai versamenti effettuati a decorrere dal 01/01/2007. Per i versamenti effettuati prima di tale data valgono i precedenti regimi di tassazione.

 

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato per il lasso di tempo decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza.
Quando è richiedibile: in caso di cessazione dell’attività lavorativa o inoccupazione e se in possesso dei seguenti requisiti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 5 anni;
  • un'anzianità contributiva di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza;
  • almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

oppure:

  • periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi;
  • maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 10 anni
  • almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

Come è tassata: aliquota variabile (max 15% min 9%).

  • Calcola i vantaggi fiscali

    Reddito annuo lordo

    Reddito annuo ipotizzato:

    Versamento annuo deducibile*

    Versamento annuo ipotizzato:

    Aliquota marginale fiscale: 27%

    Risparmio fiscale

    circa

    950€

    Note sulla tassazione

  • Lifecycle


Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari, prima dell'adesione leggere la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", della Nota Informativa. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nel regolamento, disponibili sul sito e presso i collocatori.